Statute for a Association

ART. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione denominata “Reset Dialogues on Civilisations”

ART. 2 SCOPO

L’associazione culturale internazionale senza scopo di lucro denominata “Reset – Dialogues on Civilisations” la quale riconosce e tiene in alta considerazione il valore rappresentato dalle differenze culturali ha i seguenti obiettivi:

• promuovere il dialogo e la cultura del dialogo nel mondo;
• promuovere la cultura della libertà, dei diritti umani e dello stato di diritto;
• ridurre le tensioni che potrebbero nascere dalle differenze culturali e favorire le condizioni per una risoluzione pacifica dei conflitti.

Per conseguire i propri obiettivi, l’Associazione si propone di fornire il proprio contributo attraverso dibattiti, incontri, seminari e pubblicazioni;

di promuovere la conoscenza tra le diverse culture su basi di reciprocità e pari dignità; di contrastare quelle tendenze esclusiviste e intolleranti rappresentate dal nazionalismo etnico, dal razzismo, dal fanatismo religioso e dal fondamentalismo, che diventano spesso fonte di violenza, terrorismo e conflitti nella convinzione peraltro che la promozione del dialogo non deve e non può essere interpretata come una fuga dalle responsabilità in presenza di violazioni dei diritti umani, di crimini contro l’umanità o di atti terroristici secondo la definizione che di questi ultimi è stata proposta dal Segretario Generale dell’ONU.

Per raggiungere le proprie finalità l’Associazione può assumere ogni iniziativa all’uopo ritenuta idonea e può erogare contributi, premi, borse di studio.

ART. 3 SEDE E DURATA

La Associazione ha sede in Roma e durata al 31 dicembre 2030.

ART. 4 SOCI

Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche, associazioni, fondazioni, società od enti che intendono cooperare alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ne accettino lo statuto, italiani o esteri.

I soci sono tenuti al versamento delle quote associative quali siano eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sull’ammissione a socio delibera, in via discrezionale, il Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato.

Il socio può recedere con un preavviso di almeno sei mesi.

Il Consiglio Direttivo pronuncia la decadenza o l’esclusione del socio:

• in caso di gravi violazioni degli obblighi associativi e, in particolare, allorché il socio assuma comportamenti o iniziative incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione;
• in difetto di pagamento delle quote associative entro due mesi dalla scadenza dei termini previsti.

Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato comunicato.

La decadenza e l’esclusione hanno effetto immediato, ma non esonerano dal pagamento dei contributi sino a tal momento dovuti.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

 quote associative ed altri contributi versati a qualsiasi titolo dagli associati;

 proventi della propria attività;

 contributi ed elargizioni da parte di terzi privati o pubblici, ivi compresi eventuali contributi da organismi istituzionali privati e pubblici.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio per la parte non necessaria allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Non sono consentite distribuzioni, anche indirette, di utili o di avanzi di gestione, fondi, riserve o altre componenti del patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto, se non imputati ad aumento del patrimonio, debbono essere reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 ASSEMBLEA

L’assemblea dei soci delibera in sede ordinaria sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori, approva il rendiconto della gestione ed il preventivo delle spese e dei proventi si pronuncia su ogni altro argomento ad essa riservato per statuto 6 sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, dai soci, o dai Revisori.

In sede straordinaria delibera sulle modifiche , dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea si riunisce presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza, della persona indicata a maggioranza dagli intervenuti.

ART. 7 CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Direttore del Consiglio Direttivo con lettera inviata ai soci ed ai membri del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’assemblea in sede ordinaria si costituisce validamente con la presenza di almeno un quinto dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In sede straordinaria l’assemblea si costituisce validamente con la presenza di più della metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun socio dispone di un voto e può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri, anche non soci, secondo le determinazioni dell’assemblea.

Debbono comunque essere soci il Presidente, il Vice Presidente, se nominato, il Direttore e il Segretario.

Il Consiglio Direttìvo dura in carica per un triennio; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un consigliere, gli altri provvedono alla sua sostituzione; il componente cooptato dura in carica sino alla scadenza dei consiglieri di nomina assembleare. Qualora nel corso del mandato venga meno più di un terzo dei componenti del Consiglio, l’intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere convocata senza indugio l’Assemblea.

ART. 9 POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Esso può delegare particolari compiti al Presidente e ad uno o più dei suoi componenti. Può altresì nominare, con funzioni consultive, Commissioni scientifiche di studio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore o di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta dei Revisori.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Direttore.

Qualora il numero dei componenti s ia superiore a 10, il Consiglio può deliberare con la presenza di almeno 5 membri, tra i quali figurino il Presidente (o il Vice Presidente), il Direttore e il Segretario.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei votì prevale il voto di chi presiede.

ART. 10 CARICHE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, che sovrintende all’attività scientifica e garantisce l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Può nominare:

 il Vice-Presidente, che sostituisce in caso di assenza o impedimenti il Presidente;

 il Direttore, che sovrintende all’attività esecutiva;

 il Segretario, che coadiuva il Direttore nell’attività esecutiva.

ART.11 REVISORI

L’assemblea nomina, fra persone non socie esperte di contabilità, uno o più revisori, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Ai revisori spetta di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, di verificare la regolarità contabile della gestione e di esprimere il proprio parere sul rendiconto.

I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e far mettere a verbale le loro osservazioni, devono partecipare alle riunioni se richiesti, e in ogni caso in sede di approvazione del rendiconto.

ART. 12 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e al Direttore con firma libera. Spetta altresì ai soggetti cui sia attribuita dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Direttivo nomina un Comitato Scientifico al quale spetta di formulare proposte ed esprimere parere sulle iniziative dell’Associazione e sulla loro coerenza con gli obiettivi della medesima.

Il Comitato Scientifico nomina tra i propri componenti un Presidente e può nominare un Vice Presidente e un Segretario.

Il Comitato Scientifico adotta le regole per il proprio funzionamento.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica per quattro anni e sono rinnovabili.

ART. 14 RENDICONTO

L’esercizio dell’attività associativa inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea per la presentazione del rendiconto.

Il rendiconto deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea ai Revisori, che possono presentare all’assemblea osservazioni o limitarsi a vistarlo per l’approvazione.

ART. 15 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, osservata ogni altra formalità e procedura di legge.

I soci sono comunque esclusi dalla devoluzione, come pure da qualsiasi rimborso.

F.to Teresa detta “Nina” zu Fürstenberg
F.to Giovanni Carlo Bosetti
F.to Piergaetano Marchetti notaio

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